La comunicazione politica all’epoca dei social, tra disintermediazione e orizzontalità
5 Ottobre 2023 – 17:07 | Nessun commento

E’ fenomeno orami consolidato, da almeno 10 anni a questa parte, il direttissmo comunicativo permesso ai soggetti politici dai social networks. Da questo punto di vista è possibile parlare di un fenomeno di mediatizzazione della politica o webpolitics, che garantisce una diffusione ad una platea straordinariamente più ampia del messaggio politico.La mobile revolution ha reso poi i social media straordinariamente piu’ diffusi e pervasivi, garantendo inoltre l’immediatezza del messaggio politico.In un metaverso che vede archiviata… Read more

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Femminicidio, la società malata riparte dalle norme “elementari”

Scritto da – 31 Maggio 2013 – 17:06Un commento

La storia intesa come la scienza che registra, riporta e studia gli avvenimenti caratterizzanti il susseguirsi di giorni, mesi ed anni, oggi ha trovato un nuovo importantissimo caposaldo. La ratificazione italiana della Convenzione di Istanbul datata 28 Maggio 2013, è forse la prima risposta concreta all’aumento delle violenze di genere la quale di fatto, legiferando appunto in materia di genere, ha introdotto nella società italiana del 2000 uno strumento capace di riconoscere la donna come un essere umano meritevole di quei diritti fondamentali universalmente sanciti nel 1948: il reato di femminicidio.

Overview

Prima ancora di addentrarci nello specifico della Convenzione e dei suoi 81 articoli, è forse d’obbligo una rapida visione d’insieme introduttiva. Era l’11 Maggio 2012 quando ad Istanbul, capitale economica di una Turchia impegnata in un sempre più complesso percorso di riconoscimento dei diritti umani, l’attenzione degli Stati membri del Consiglio d’Europa insieme ad altri Paesi firmatari, hanno dato vita alla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”.

Quella che oggi risuona come avanguardia al contrario non è che una tardiva presa di coscienza sulla gravità della situazione nonché il riconoscimento di un cammino iniziato nel 1948 con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo inteso come essere umano senza distinzione di sesso, religione, colore della pelle o idioma al quale nel corso di questi 65 anni non sono mancate Convenzioni e Trattati mirati ad una sempre maggiore sensibilizzazione comune.

La Convenzione di Istanbul si presenta appunto come uno strumento completo il quale, oltre a condannare ogni forma di violenza sulle donne con accezione particolare su quella domestica, riconosce il raggiungimento di un’uguaglianza “de jure” e “de facto” che allo stato attuale si pone come un chiaro elemento di prevenzione alla stessa.

Struttura

Dopo oltre mezzo secolo di lotte, i Costituenti non hanno voluto né potuto disattendere le aspettative e nel farlo hanno dotato la Convenzione di un apparato che prevede un lavoro a monte, (Art. 3 le definizioni), una sezione dedicata alle strategie di prevenzione (Art. 8-9-10-14-15), una sezione per gli appositi strumenti di assistenza alle vittime (Art. 23-24-25-26-42-56), ed infine una sezione atta a tutelare la sostenibilità e l’effettività della stessa tramite la creazione di un organo di controllo chiamato GREVIO (Art.66).

Art. 3, definizioni

Il carattere forse più importante ed innovativo di questa Carta, è il riconoscimento stesso della figura femminile in quanto tale. A conferma di ciò troviamo nell’art. 3 è specificato che con il termine donne si intende ogni essere umano di sesso femminile anche prima del compimento del 18esimo compleanno mentre il genere rappresenta i ruoli, comportamenti, attività ed attributi socialmente suddivisi tra i due sessi. Discorso ancora più dettagliato per quanto riguarda la violenza . Con violenza nei confronti delle donne è da intendere la violazione dei diritti umani o di discriminazione contro il genere femminile. Con violenza domestica sono indicati tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica avvenuti all’interno o all’esterno del nucleo famigliare, per mano di un ex fidanzato/marito e/o per mano di un attuale compagno. Infine il termine violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce una donna in modo sproporzionato.

Art. 8-9-10-14-15, strategie di prevenzione

Il primo impegno assunto dalle Parti è quello dello stanziamento di appositi fondi atti a promuovere politiche integrate e programmi di prevenzione diffusi in grado di promuovere e sostenere, oltre ad ampliare e la dove necessario perfezionare, il lavoro svolto dalle ONG presenti su territorio nazionale ed internazionale specularmente alla creazione di appositi organismi di coordinamento. Agli art. 14 e 15 i Costituenti, nel tentativo di riportare il sistema scolastico formale a svolgere un lavoro chiave nel percorso di formazione delle nuove generazioni, hanno deciso di introdurre nei vari percorsi scolastici di ogni grado ed ordine, materiali didattici su temi quali la parità dei sessi, la soluzione non violenta dei conflitti interpersonali e ancora lo studio della violenza basata sul genere. Inoltre è compito di ogni Stato la formazione di figure professionali capaci di intervenire sia in un contesto di prevenzione, sia alla presenza di una vittima.

Art. 23-24-25-26-42, strumenti di assistenza alle vittime.

Ben consapevoli del lungo cammino che attende l’effettiva entrata in vigore della Convenzione , attualmente solo 5 Stati sui 10 necessari hanno ratificato, i Costituenti hanno predisposto una serie di strumenti al servizio delle vittime che nel corso di questi mesi, ancora prima dell’effettività della Carta, entreranno nel linguaggio comune passando dalla porta principale. Ancora una volta compito delle Parti sarà quello di creare delle case rifugio capaci di fornire alloggio alle vittime dotate di linee telefoniche di sostegno attive 24 ore su 24, la creazione di centri specializzati per le vittime di stupro e centri di recupero per chi, ancora nell’età dell’infanzia, si ritrova testimone di atroci violenze. All’Art. 42 è poi riconosciuta l’universalità e l’uguaglianza del reato senza distinzioni legate alla cultura, alle tradizioni, alla religione né tanto meno saranno più accolte le accuse secondo le quali la vittima trasgredì una delle precedenti. In breve l’11 Maggio 2012 si è definitivamente chiuso il sipario sull’omicidio d’onore: anche alla donna sono formalmente concessi il tradimento e la poligamia.

Conclusioni

Il titolo di questo articolo la dice lunga su come negli ultimi decenni nei quali il mondo è stato prima travolto da un conflitto di dimensioni mondiali, poi testimone e complice di una ripresa economico-sociale-politica sfociata nel grande boom economico ed infine attore e vittima di una crisi globale che di fatto ha minato il futuro ad un numero di giovani tendente all’infinito, abbiamo lasciato in sospeso la questione della parità dei sessi. Oggi siamo inermi spettatori di un collasso epocale nel quale le donne hanno trovato lo spazio per affermarsi e per dimostrare di essere sempre state degne e creditrici di uguaglianza, di diritti e di rispetto, soprattutto al di fuori dalla cucina e dalla camera da letto. Ed il senso di colpa ha prodotto quello che da oggi sarà una roccaforte per un futuro a lunga scadenza: il reato di femminicidio, la società malata riparte dalle “elementari”.


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